ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione

27 Ottobre 2025 in Notizie Fiscali

L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.

Vediamo tutti i dettagli.

ZES UNICA: proroga al 2028

In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:

  • a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
  • b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
  • c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».

Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, 
  • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 
  • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. 

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:

  • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, 
  • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 
  • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 

all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta

maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024. 

Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.

Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. 

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.