Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio è stata pubblicata la Decisione n 172872026 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029.
Attenzione al fatto che la decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque con continuità giuridica della misura.
Split payment: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029
Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029, la misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146) pubblicata in Gazzetta Europea del 15 luglio.
La conferma era anche arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506).
Il 30 giugno lo stesso ministero aveva speficiato che: La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati
Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia era autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026.
Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:
- alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
- o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente:
- chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
- chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
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