Entro il 26 maggio dovrà essere convertito in Legge il Dl Fiscale, approvato per il momento dal Senato e giunto alla Camera per la conclusione dei lavori.
Nel testo del DDL di conversiomne sono state inserite norme emendative in materia fiscale.
In particolare viene approvata una norma che reca la possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali.
Non saranno quindi i cittadini a presentare istanza per IMU, TARI ecc, ma dovrà essere prima l'ente di riferimento a "recepire" questa opportunità con apposita delibera.
Vediamo in sintesi il contenuto della previsione e il calendario degli eventuali pagamenti per la rottamazione quinquies dei tributi locali.
Rottamazione per tributi locali: il calendario
Con l’emendamento approvato al DDL di conversione del decreto fiscale, si apre la strada della rottamazione quinquies ai tributi comunali.
La definizione agevolata quinquies riguarda la totalità dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra 2000 e 2023, spetta ai Comuni se aderire con apposita delibera.
In particoalre, entro il 30 giugno le delibere dovranno essere approvate e pubblciata sul proprio sito, poi inviate ad Ader, con le modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno.
Attenzione al fatto che rispetto alla definizione agevolata deliberabile discrezionalmente dal Comune, ci sono molte differenze:
- la rottamazione quinquies riguarda tutte le entrate comunali, tranne i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti;
- si dovranno versare solo le somme dovute a titolo di capitale e i rimborsi spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
- per le multe stradali lo sconto riguarderà gli interessi;
- possono essere estinti anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni erariali divenuta inefficace per il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti;
- sono interessati anche i debiti per i quali è pendente una controversia.
Relativamente al calendario, la Riscossione renderà disponibili al 15 settembre 2026 i dati relativi ai carichi definibili, e la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre.
Attenzione al fatto che il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo.
Entro il 31 dicembre, Ader comunicherà ai debitori aderenti, l’ammontare delle somme dovute, e quello delle singole rate, che comunque non possono essere inferiori a 100 euro.
Infine è bene specificare che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione, e i pagamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto del dovuto.