L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulla rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari, con particolare riferimento a casi in cui sono intervenute modifiche nei soggetti o negli immobili interessati.
Con la Risoluzione 69/E/2025, l’Agenzia ribadisce l’importanza di:
- rispettare la conformità alla nota originaria;
- garantire una pubblicità chiara e aggiornata;
- evitare rigidità e rifiuti infondati da parte delle conservatorie.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.
Rinnovazione ipoteca: chiarimenti dall’Agenzia su modifiche oggettive e soggettive
Con la durata media dei mutui aumentata ben oltre i 20 anni, la rinnovazione delle ipoteche è oggi un’operazione ricorrente.
Tuttavia, sono emerse difformità operative tra le conservatorie in merito alla redazione delle note per il rinnovo e alla gestione dei casi in cui siano avvenute variazioni nel rapporto ipotecario.
L’obiettivo della risoluzione è proprio quello di offrire un quadro operativo uniforme, dando risposta a dubbi pratici spesso segnalati da notai, banche e tecnici del settore.
La base normativa si fonda su tre articoli chiave del Codice Civile:
- Art. 2847 c.c. – L’iscrizione ipotecaria dura 20 anni, salvo rinnovazione entro tale termine.
- Art. 2848 c.c. – Se il termine è scaduto, si deve procedere con nuova iscrizione, che prenderà grado dalla data della richiesta.
- Art. 2850 c.c. – Per la rinnovazione basta una nota conforme a quella originaria; può essere presentata in luogo del titolo la precedente nota di iscrizione.
La richiesta di rinnovazione è a carico del creditore, e non può essere predisposta d’ufficio dalla conservatoria.
Iscrizione ipoteca: subentro di eredi o aventi causa nei beni ipotecati
Se i beni ipotecati sono passati per atto inter vivos o mortis causa ad altri soggetti, la nota di rinnovazione deve indicare anche questi soggetti, a condizione che la trascrizione risulti nei registri immobiliari.
Devono essere riportati:
- i dati anagrafici e fiscali dei nuovi titolari;
- il riferimento alle formalità da cui deriva il subentro;
- se possibile, le quote di proprietà, pur non essendo obbligatorie per la validità della nota
Iscrizione ipoteca: modifica del creditore ipotecario
In caso di cessione del credito garantito da ipoteca, non è obbligatorio indicare il nuovo creditore nella nota di rinnovazione. La Risoluzione n. 69/E chiarisce infatti che, a differenza di quanto previsto per il subentro nella titolarità dei beni ipotecati, non esiste una norma che imponga l’indicazione del nuovo soggetto creditore nella nota di rinnovazione.
L’Agenzia ricorda che le vicende traslative del credito ipotecario trovano pubblicità attraverso l’annotazione a margine dell’iscrizione originaria, ai sensi dell’articolo 2843 del Codice civile. Una volta eseguita tale annotazione, la nuova titolarità del credito e della relativa garanzia risulta già dai registri immobiliari.
Di conseguenza, la rinnovazione dell’ipoteca può essere validamente effettuata anche indicando il solo creditore originario, nel rispetto del principio di “conformità” alla nota dell’iscrizione iniziale richiesto dall’articolo 2850 c.c.
L’Agenzia precisa tuttavia che, in un’ottica di migliore pubblicità immobiliare, l’indicazione del nuovo creditore è comunque ammissibile e consigliabile, purché il conservatore sia in grado di conoscere formalmente l’avvenuto trasferimento del credito, così da rendere più chiara l’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti derivanti dall’ipoteca.
Variazioni catastali o oggettive nei beni ipotecati
Le modifiche catastali (es. frazionamenti, accorpamenti, nuovi mappali) non invalidano la nota, se questa rimane conforme a quella originaria.
Tuttavia, per garantire una più chiara individuazione dei beni, è opportuno aggiornare la descrizione catastale, includendo:
- dati vigenti al momento della rinnovazione;
- eventuali dati precedenti per continuità con la nota originale.
Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato per evitare ambiguità.
Quando si richiede una copia della nota ipotecaria originaria, da presentare in luogo del titolo per la rinnovazione (art. 2850 c.c.), l’Agenzia chiarisce che:
- è ammesso il pagamento tramite modello F24 Elide;
- sono valide anche le altre modalità previste dal provvedimento direttoriale del 28 giugno 2017.