Ravvedimento quadro RW: sanzioni, scadenze e come regolarizzare gli errori

2 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

Chi detiene investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria è tenuto, nei casi previsti, a compilare il quadro RW del modello Redditi o del modello 730 per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e, se dovute, per liquidare IVIE e IVAFE.

Le irregolarità del quadro RW hanno natura tributaria e possono essere regolarizzate tramite ravvedimento operoso.

La misura della sanzione cambia in base al tipo di violazione, al Paese in cui sono detenute le attività e al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.

Quali sono le sanzioni per il quadro RW?

In caso di omessa o infedele indicazione delle attività estere nel quadro RW, la sanzione ordinaria va:

  • dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
  • dal 6% al 30% se le attività o gli investimenti sono detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Se invece il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine della dichiarazione, si applica la sanzione fissa di 258 euro.

Queste sanzioni riguardano esclusivamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e si applicano sia in caso di completa omissione del quadro, sia in caso di indicazione parziale o inesatta degli importi.

Il quadro RW, inoltre, non costituisce una dichiarazione autonoma: la sua omissione può quindi essere regolarizzata anche dopo 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, purché la dichiarazione dei redditi sia stata regolarmente presentata.

Come funziona il ravvedimento del quadro RW?

Il ravvedimento consente di ridurre la sanzione in base al momento in cui il contribuente corregge la violazione.

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine del modello Redditi, la sanzione di 258 euro si riduce a 28,67 euro, pari a 1/9 della sanzione fissa.

Se il ravvedimento avviene oltre i 90 giorni, la riduzione si applica alla sanzione proporzionale.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione ridotta è pari:

  • allo 0,375% degli importi non dichiarati, nei casi ordinari;
  • allo 0,75% per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

Entro il termine di accertamento, le percentuali salgono rispettivamente allo 0,4286% e allo 0,8571%.

La base di calcolo è costituita dal valore finale dell’attività indicato nel quadro RW.

Cosa succede se ci sono anche errori su IVIE e IVAFE?

La regolarizzazione del quadro RW non esaurisce necessariamente gli adempimenti.

Se l’errore ha inciso anche sulla liquidazione di IVIE o IVAFE, occorre regolarizzare separatamente anche tali violazioni.

Per le violazioni commesse a partire dal modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023, in caso di dichiarazione infedele la sanzione base è pari al 50% dell’imposta dovuta.

In sede di ravvedimento, la sanzione può essere ridotta:

  • a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione successiva;
  • a 1/7 se avviene entro il termine di accertamento.

L’infedeltà può riguardare anche altri quadri della dichiarazione, ad esempio il quadro RL in presenza di redditi immobiliari esteri o il quadro RM per interessi e altri proventi da attività finanziarie estere.

Quale codice tributo si usa per la sanzione RW?

Per il versamento della sanzione ridotta relativa al monitoraggio fiscale, in assenza di uno specifico codice tributo dedicato, si utilizza il codice 8911 nel modello F24.

Scarica qui la tabella di riepilogo con importi e scadenze

E se non è stata presentata neppure la dichiarazione?

Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, pur essendovi l’obbligo, la regolarizzazione è possibile soltanto entro 90 giorni dal termine.

In questo caso occorre:

  • presentare la dichiarazione comprensiva del quadro RW;
  • versare la sanzione ridotta di 25 euro per la dichiarazione tardiva;
  • versare anche la sanzione ridotta di 28,67 euro relativa alla violazione degli obblighi di monitoraggio.

Ravvedimento RW: la regola da ricordare

La regolarizzazione del quadro RW richiede quindi di distinguere sempre tra tre profili: 

  1. violazione del monitoraggio fiscale, 
  2. eventuale imposta IVIE o IVAFE non correttamente liquidata 
  3. e, nei casi più gravi, omessa o infedele dichiarazione.

Il momento in cui si interviene è decisivo, perché determina la misura della sanzione ridotta applicabile.