730/2026: l’ADE chiarisce le regole per gli oneri deducibili

14 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Nel Modello 730/2026 nel Quadro E sezione II vanno indicati gli oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo
In particolare, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
La deduzione spesso non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

  • una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
  • una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Vediamo le regole generali con cui è possibile indicare queste spese nella dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025.

730/2026 e oneri deducibili: regole generali per abbassare la tassazione

Come specificato anche dalle Entrate nell'ultima guida 2026 con tutte le regole per la dichiarazione dei redditi, per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

  1. la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
  2.  gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
  3. gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). Attenzione al fatto che in caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo;
  4.  la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Da quanto evidenziato si evenice che la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito;
  5. la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).

Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis, del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.

Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Attenzione al fatto che per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. 

Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2024, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.

Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II

Tipologia onere deducibile  Spese sostenute dal contribuente
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)  Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)  Nell’interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codice 6)
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)  Nell’interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26, codice 13)  Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed  individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni
date in locazione (Rigo E32)
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)
Nell’interesse proprio

Onediri deducibili nel 730: a chi spettano

In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere intestato anche al predetto familiare. 

Inoltre:

  • la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
  • più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

Si segnala, inoltre, che l’art. 12, comma 4-ter., del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2025, prevede che quando «le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.  Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2».

In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente. 

Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).

La l. n. 76 del 2016 “legge Cirinnà” equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione

civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. 

Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.