Modello 770/2026: tutte le regole per provvedere

17 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il giorno 11 giugno le Entrate hanno aggiornato il software del 770/2026.

In particolare si tratta della versione software: 1.1.0 che indipendentemente dal sistema operativo, per essere eseguita si può selezionare il link seguente: Modello 770 2026.

L'ade specifica anche che per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line. 

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Viene anche evidenziato tra i motifìvi dell'aggiornamento che nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo “1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E”

Ricordiamo che con il Provvedimento n 72221 del 27 febbraio le Entrate pubblicano le regole per provvedere all'invio entro il 31 ottobre del Modello 770 per l'anno d'imposta 2025.

Sono stati approvati il modello 770/2026 con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2026 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni effettuate, nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Modello 770/2026: soggetti obbligati alla presentazione

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. 

Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi del-
    l’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
    Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali:
  • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Modello 770/2026: regole di invio

La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

  • la certificazione unica,
  • il Modello 770

La dichiarazione Modello 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

Frontespizio:

  • nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  • nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Va evidenziato che l servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Allegati: