Da Assonime chiarimenti sulla correzione degli errori contabili

6 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

La disciplina fiscale della correzione degli errori contabili ha assunto una nuova configurazione dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2025, applicabili alle rettifiche rilevate nei bilanci relativi all’esercizio 2025 e successivi. Uno dei profili più rilevanti riguarda l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare della procedura semplificata, ossia del meccanismo che consente di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni senza dover presentare dichiarazioni integrative riferite agli esercizi nei quali l’errore è stato originariamente commesso.

Sul tema è intervenuta Assonime con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, offrendo un’ampia ricostruzione della nuova disciplina e soffermandosi su diversi aspetti interpretativi destinati ad avere un impatto concreto nella pratica professionale.

La procedura semplificata non è aperta a tutte le imprese

Il nuovo art. 83, comma 1-ter, del TUIR limita espressamente l’applicazione del regime agevolato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale obbligatoria. Si tratta di una scelta normativa che circoscrive notevolmente la platea dei beneficiari, in quanto restano esclusi i soggetti che affidano volontariamente il bilancio alla revisione, pur adottando procedure di controllo analoghe a quelle previste per le imprese obbligate.

La distinzione assume rilievo pratico perché, in assenza del requisito soggettivo, la correzione dell’errore continua a richiedere il ricorso alle ordinarie dichiarazioni integrative, con tutte le conseguenze operative e procedurali che ne derivano.

Conta l’esercizio della correzione, non quello dell’errore

Uno dei chiarimenti più significativi del documento di Assonime riguarda il momento nel quale deve sussistere l’obbligo di revisione.

Secondo la circolare continua a mantenere validità l’impostazione già espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 63 del 4 marzo 2025: ciò che rileva è che il bilancio sia soggetto a revisione legale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, mentre è irrilevante che la revisione fosse obbligatoria anche nell’anno in cui l’errore è stato originariamente commesso.

In questo modo si amplia sensibilmente il campo applicativo della disciplina; un’impresa che in passato non era soggetta a revisione, ma che lo diventa successivamente, potrà infatti beneficiare della procedura semplificata nel momento in cui procederà alla rettifica dell’errore.

Da notare che la normativa non collega l’applicazione della disciplina al contenuto del giudizio espresso dal revisore sul bilancio. Sul punto Assonime evidenzia però come la procedura difficilmente possa trovare applicazione qualora il revisore rilevi una non corretta qualificazione dell’errore contabile.

L’ipotesi più evidente riguarda la classificazione di un errore come “non rilevante” qualora, secondo il revisore, esso avrebbe dovuto essere trattato diversamente: in una situazione simile verrebbe meno il presupposto tecnico sul quale si fonda l’intero meccanismo di riconoscimento fiscale della correzione, con possibili riflessi sia sul piano contabile sia su quello tributario.

Ambito soggettivo più ampio di quanto possa apparire

Va ricordato che la nuova disciplina non riguarda esclusivamente le imprese che applicano la derivazione rafforzata. Dato che il nuovo regime è stato inserito direttamente nell’art. 83 del TUIR, il riconoscimento fiscale delle rettifiche interessa anche soggetti che determinano il reddito secondo il criterio della “derivazione semplice”.

Possono quindi rientrare nel nuovo sistema anche alcune micro-imprese, purché risultino assoggettate obbligatoriamente alla revisione legale dei conti; si tratta comunque di ipotesi piuttosto limitate nella pratica, ma che confermano come il legislatore abbia voluto privilegiare il requisito del controllo contabile rispetto alla dimensione dell’impresa.

Lo stesso ragionamento viene esteso anche: 

  • agli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa e sono sottoposti alla revisione legale, nonché, 
  • secondo l’interpretazione proposta da Assonime, alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, quando la correzione contabile trova riscontro anche nel bilancio della casa madre soggetto a revisione obbligatoria.

Possibili aperture anche per i soggetti esteri

Un ulteriore profilo affrontato dalla circolare riguarda le imprese estere fiscalmente residenti in Italia.

Quando il bilancio è redatto applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS oppure i principi contabili previsti dall’ordinamento estero, la disciplina appare normalmente applicabile, purché ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge – primo fra tutti quello della revisione obbligatoria.

Più complessa è invece la situazione delle società che adottano sistemi contabili “ibridi”, integrando il bilancio locale con un separato rendiconto predisposto secondo gli IAS/IFRS: anche in questa fattispecie Assonime ritiene che il nuovo regime possa trovare applicazione, almeno con riferimento alle rettifiche che riguardano componenti non modificati dal rendiconto integrativo.